Nelle società di persone, così come previsto dal nostro Codice Civile, è vietata la distribuzione di utili “fittizi”, quindi è lecito prelevare somme fino a concorrenza dell’utile effettivamente conseguito dalla società.
L’art. 2303 del Codice Civile recita quanto segue: “Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti“.
Nelle società di persone l’utile dell’esercizio diviene definitivo con l’approvazione del c.d. “Rendiconto” ovvero la situazione patrimoniale e finanziaria che viene predisposta al termine dell’esercizio (non vi è un bilancio vero è proprio a differenze delle società di capitali).
Sebbene lo stesso Codice Civile preveda poi che si possano prelevare utili solo successivamente all’approvazione di tale documento, nella prassi diffusa, non dovendo predisporre nessun verbale per la distribuzione di utili, è solito prelevare nel corso dell’anno somme a titolo di “acconti” quali prelievi di utili che verranno conseguiti dalla società, a patto che lo stesso Statuto societario contenga clausole specifiche in merito (se non presente, risulta necessario introdurre nello Statuto una clausola che permetta l’acconto degli utili durante l’esercizio)
⚠️ MA ATTENZIONE
qualora si dovessero prelevare importi superiori all’utile effettivamente realizzato, i soci sono tenuti a restituire quanto prelevato in eccesso in quanto, diversamente, potrebbero vedersi attribuire tale differenziale a tassazione quale redditi da partecipazione o addirittura, nei peggiori dei casi, potrebbero venir accusati di aver posto in essere operazioni sospette di “nero”, con tutte le conseguenze del caso.
Per le ragioni qui sopra esposte è opportuno verificare lo Statuto della propria società, predisporre situazione contabili infra-annuali periodiche e prelevare durante l’anno somme per importi inferiori all’utile conseguito sino a far data.